Novità del settore per mantenervi aggiornati
GUIDA ALLE DETRAZIONI FISCALI 2017
Guida alle novità della Legge di Stabilità 2016 in tema di detrazioni fiscali per ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche e Bonus arredi.
Recupero edilizio
Più in particolare anche nel 2017, così come è avvenuto nel 2016, si potrà contare su una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio, con un tetto fissato a
96 mila euro.
Bonus Arredi
Nel 2017 il bonus arredi non è più in vigore, salvo per interventi edilizi iniziati nel 2016.
Risparmio energetico
Per il risparmio energetico la percentuale di detrazione è fissata al 65% anche per il 2017 per effetto dell’art. 1, comma 47, lettera a), della Legge di Stabilità 2015 che ha sostituito i commi 1 e
2 dell’art. 14, D.L. n. 63/2013). Non vengono inoltre toccati i limiti di spesa, che restano immutati:
153.846 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
92.307,69 euro per gli interventi sull’involucro e per l’installazione dei pannelli solari;
46.153,85 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Recupero antisismico
Per il recupero antisismico nelle zone 1 e 2, la detrazione passa dal 65% previsto nel 2014 al 50% nel 2017, con un tetto di spesa fissato a 96 mila euro.
Ritenuta d’acconto
Da precisare che dal 2017 la ritenuta d’acconto che gli Istituti di credito operano sui bonifici disposti dai contribuenti in favore delle imprese che effettuano gli interventi di ristrutturazione
e/o riqualificazione energetica passa dal 8% del 2016 all’10% del 2017.
(per tutto il resto riguardante le detrazioni fiscali consultare quanto sotto riportato nella pagina, che rimane invariato rispetto al 2016)
Il 29 Novembre 2013 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la Legge Regionale n. 32 del 2013 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e .....omissis....." a proroga e modifica della Legge Regionale n. 14 del 2009 s.m.i. "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e .....omissis....." così detta Piano Casa.
Questa legge consente di realizzare interventi edilizi andando in deroga ai regolamenti comunali ed agli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali. Le domande per poterli realizzare possono essere presentate agli uffici tecnici comunali fino al 10 Maggio 2017.
La suddetta legge, in sintesi, consente:
- L'ampliamento degli edifici (qualsiasi tipo di edificio) esistenti al 31 Ottobre 2013 nei limiti del 20% del loro volume o della loro superficie;
- Per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione è comunque consentito un ampliamento fino a 150mc. (per esempio, se il 20% della mia casa risulta pari a 112 mc. e non dovessero bastarmi, potrò comunque realizzare un ampliamento di 150 mc.);
- L'ampliamento di cui sopra può essere realizzato in aderenza o su un altro lotto, purchè lo stesso si trovi a non più 200 metri in linea d'aria;
- Detto ampliamento è utilizzabile anche in ipotesi di case a schiera purchè venga realizzato in maniera uniforme su tutta la schiera, ad eccezione delle case di testa che possono avere forma diversa;
- L'ampliamento del 20% è aumentabile al 30% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di qualsiasi fonte di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw;
- L'ampliamento di cui al punto precedente è aumentabile di un'ulteriore 5% (quindi 35% totale) nel caso in cui sia previsto anche un intervento di riqualificazione energetica dell'edificio preesistente tale da portarlo alla classe energetica B;
- E' inoltre possibile aumentare la cubatura dell'edificio preesistente fino al 70% procedendo alla demolizione e ricostruzione, purchè avvenga utilizzando tecniche costruttive tali da portarlo alla classe energetica A;
- Non concorrono inoltre a formare cubatura sulle abitazioni esistenti: serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, pensiline e tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari termici e/o fotovoltaici purchè di potenza non superiore ai 6 Kw;
- E' previsto un premio volumetrico del 10% anche nel caso in cui l'intervento comporti la rimozione e lo smaltimento di coperture in cemento-amianto (eternit);
- Nel caso in cui gli interventi predetti riguardino edifici o unità immobiliari adibiti (o da adibirsi) a prima casa di abitazione sono previste anche riduzioni sul contributo di costruzione dal 25% al 100%.
Gli interventi sopra descritti sono consentiti anche in zona agricola, sia su edifici residenziali che su edifici strumentali all'attività agricola, pur se con alcune limitazioni.
La recente Legge di Stabilità del governo Letta ha dato proroga fino al 31 Dicembre 2014 dei bonus fiscali per la ristrutturazione e per la riqualificazione energetica degli edifici nonchè del bonus mobili, prevedendo poi graduali riduzioni nel 2015 e nel 2016.
Vediamole brevemente nel dettaglio:
DETRAZIONE IRPEF 50%
E' la così detta detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie - edifici residenziali - e riguarda le spese sostenute fino ad un importo massimo di spesa di Euro 96.000 (l'eventuale importo lavori eccedente NON è deducibile).
L'agevolazione riguarda dunque la detrazione, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese sostenute per la ristrutturazione delle abitazioni e va riprtita in 10 quote annuali di pari importo. Per esempio mettiamo di realizzare un intervento di ristrutturazione sulla casa per un importo complessivo di Euro 80.000, dedurrò il 50% ovvero Euro 40.000 in dieci quote annuali. Quindi Euro 4.000 anno per dieci anni.
Chi può fruire della detrazione?
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative
spese: proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, locatari, comodatari ecc. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente col possessore o detentore dell’immobile purchè sostenga lui le
spese (coniuge, figlio ecc.).
Per quali lavori spettano le agevolazioni:
Altre spese ammesse all’agevolazione:
Nota: gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di immobile godono pure di IVA agevolata del 10%.
DETRAZIONE DEL 65%
È la detrazione fiscale c.d. per la riqualificazione energetica degli edifici ed è quella conosciuta per l’invio della pratica telematica tramite il portale dell’ENEA. Nonostante essa comprenda
una vastità di interventi eseguibili (sono interessati i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali, anche rurali) è tuttavia poco utilizzata per la maggior complessità burocratica (e
quindi maggiori costi) rispetto alla detrazione del 50% e perchè impone dei requisiti minimi di efficienza energetica sugli interventi che si vanno a realizzare.
Sono esclusi gli interventi di nuova costruzione e le porzioni realizzate in ampliamento all’edificio.
Questa agevolazione fiscale è solitamente utilizzata (e conosciuta) per:
Tuttavia sono agevolati anche gli interventi di riqualificazione globale degli edifici esistenti ma solo se l’intervento porta l’immobile a soddisfare determinati requisiti energetici minimi e con
tetto massimo di detrazione fino a €. 100.000.
Soggetti beneficiari:
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti sia IRPEF che IRES: persone fisiche, compresi esercenti arti o professioni, i contribuenti con reddito d’impresa (quindi anche società di
persone o di capitali) che sostengono interventi su edifici esistenti. Possono usufruire dell’agevolazione: i proprietari, gli usufruttuari, i nudi proprietari, i locatari ecc. Compresi il coniuge,
il figlio ecc. conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto d’intervento, purchè ne sostengano le spese.
Anche questa agevolazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
LE DETRAZIONI DEL 50% E DEL 65% NON SONO CUMULABILI
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nella agevolazioni previste nella detrazione del 50% sia in quella del 65%, il contribuente dovrà decidere con che tipo di
agevolazione affrontare l’intervento edilizio (da decidere caso per caso a seconda della tipologia di intervento).
Tariffa D1 Pompe di Calore, i chiarimenti dell'Aeeg
(Agenzia per l'energia elettrica ed il gas)
A partire dal 1 Luglio 2014 avrà inizio la sperimentazione tariffaria su scala nazionale rivolta ai clienti domestici che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento dell'abitazione di residenza.
In che cosa la nuova tariffa D1 è diversa dalla tariffa tradizionale?
Il prezzo dell'energia elettrica per gli utenti domestici italiani è definito sommando tre corrispettivi:
Le tariffe domestiche attualmente in vigore (chiamate D2 e D3) prevedono che quest'ultima componente variabile abbia un valore crescente con i consumi e risultano quindi "progressive": più consumi, più paghi ogni kWh consumato; i clienti con alti livelli di consumo annuo sono dunque i più penalizzati dall'attuale struttura tariffaria progressiva, con bollette elettriche che crescono più che proporzionalmente all'incremento dei consumi.
Al contrario, la tariffa D1 prevede che ogni kWh sia pagato sempre uguale, indipendentemente dal volume di consumo annuo.
Mi conviene aderire a questa sperimentazione tariffaria?
Non sempre. La tariffa D1 risulta infatti più vantaggiosa per chi ha consumi annui elevati (come spesso accade per chi si riscalda con una pompa di calore elettrica) e potrebbe invece indurre una bolletta più alta per chi ha consumi bassi. In generale, la convenienza è senz'altro maggiore per coloro che hanno contratti di fornitura con valori di potenza impegnata superiore a 3 kW. Per coloro che hanno invece una potenza impegnata di 3 kW è necessario compiere una valutazione attenta.
PER APPROFONDIRE: è necessario ricordare che la sperimentazione tariffaria riguarda solo due delle tre principali componenti della bolletta (al netto di tasse e imposte): servizi di rete e oneri generali. Non ne vengono invece influenzate le spese legate ai servizi di vendita, la cui entità è variabile a seconda che ci si trovi in regime di maggior tutela o sul mercato libero.
Solo nel caso di clienti in maggior tutela è possibile stimare valori minimi dei consumi annui che rappresentino soglie di convenienza tra le attuali tariffe e la nuova D1. Dall'analisi di questi abachi è possibile stimare che:
Posso accedere alla sperimentazione con qualunque tipo di pompa di calore elettrica?
Sì, purché il livello di efficienza sia sufficientemente elevato e purché l’entrata in funzione non sia avvenuta prima del 1 gennaio 2008.
Non esistono limitazioni inerenti le tecnologie, le sorgenti di calore o i fluidi utilizzati dalla pompa di calore, ma è necessario che essa possieda i requisiti prestazionali minimi di cui
all’Allegato H del decreto 19 febbraio 2007 (cioè i requisiti già richiesti per accedere alle detrazioni fiscali del 55%/65%) o, in alternativa, rispetti i criteri di ammissibilità di cui
all’Allegato II del decreto 28 dicembre 2012 (quelli già richiesti per accedere al Conto Termico).
Per ottenere la tariffa D1 è necessario che in casa mia sia installato un secondo contatore dell’energia elettrica?
No. Laddove la pompa di calore costituisce l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione di residenza, la tariffa D1 viene applicata alla totalità dei consumi elettrici dell’abitazione e non c’è
bisogno di installare alcun contatore dedicato.
Laddove invece la pompa di calore già presente sia allacciata ad un contatore separato, sarà possibile scegliere se applicare la tariffa D1 ai soli consumi della pompa di calore oppure se procedere
prima ad una riunificazione dei due contatori e poi applicare la tariffa D1 a tutti i consumi della casa. In tutti i casi è necessario che la pompa di calore sia allacciata ad un contatore
elettronico telegestito, correttamente installato e in servizio.
A chi mi devo rivolgere per chiedere l’applicazione della tariffa D1?
La richiesta di adesione deve essere presentata al proprio venditore di energia elettrica. Attenzione però:
se siete serviti sulla base di un contratto in regime di maggior tutela (si veda l’indicazione riportata in tal senso sulla prima pagina della bolletta), il vostro venditore è sempre tenuto ad
accogliere la vostra richiesta di adesione (comma 4.1 della delibera 205/2014/R/eel);
se invece avete aderito all’offerta di un venditore del mercato libero, è necessario verificare che questo abbia deciso di aderire alla sperimentazione.
Come e quando posso presentare richiesta di adesione alla sperimentazione tariffaria?
La richiesta di adesione può essere presentata a partire dal 1 luglio 2014 ed entro il 31 dicembre 2015, compilando l’apposita modulistica resa disponibile dal proprio venditore di energia elettrica.
Attenzione: al modulo di richiesta deve essere allegata anche documentazione tecnica idonea a dimostrare le caratteristiche del proprio sistema di riscaldamento a pompa di calore.
Quanto tempo dovrò aspettare perché, dopo la mia richiesta, venga attivata la tariffa D1?
Dalla presentazione di una richiesta di adesione, compilata correttamente e corredata di tutta la documentazione richiesta, venditore e impresa di distribuzione hanno complessivamente a loro
disposizione 14 giorni lavorativi per verificarne il contenuto e aggiornare le banche dati. La tariffa D1 verrà dunque applicata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade
tale termine. Quindi ad esempio: per una richiesta correttamente presentata il 1 luglio, l’attivazione avverrà dal 1 agosto; mentre per una richiesta presentata il 20 luglio, l’attivazione avverrà
dal 1 settembre.
Cosa posso fare se il mio attuale fornitore di energia elettrica non mi offre la possibilità di aderire alla sperimentazione?
In tal caso, prima di poter presentare richiesta di adesione alla sperimentazione, è necessario cambiare fornitore, aderendo all’offerta commerciale di un venditore del mercato libero aderente oppure
scegliendo di ritornare nel mercato di maggior tutela.
Quanto costa aderire alla sperimentazione?
Per forniture in regime di maggior tutela, il semplice cambio di tariffa non comporta alcun costo, a meno che non vengano contestualmente richieste anche altre prestazioni (quali ad es. aumenti di
potenza o volture contrattuali). Per forniture nel mercato libero, l’entità del costo di adesione, ove previsto, dipende dalle scelte di ogni specifico venditore di energia elettrica. È in ogni caso
necessario che, prima della conclusione del contratto, ogni venditore fornisca ai nuovi clienti informazioni complete e trasparenti sulla spesa associata all’applicazione della sperimentazione
tariffaria rispetto a quella di maggior tutela e all’offerta correntemente applicata e che tra queste informazioni rientrino anche eventuali costi aggiuntivi applicati dal venditore in caso di
adesione del cliente finale alla sperimentazione tariffaria (commi 4.5 e 8.5 della delibera 205/2014/R/eel).
Cosa cambierà nella mia bolletta?
Molto poco, a parte il prezzo dell’energia. Per tutto il periodo di applicazione della tariffa D1 all’interno della bolletta verrà indicata la categoria di consumo “DOMESTICO CON POMPA DI
CALORE”.
Posso aderire alla sperimentazione se oggi sto usufruendo di un’offerta “all inclusive”?
Per ottenere questa informazione è necessario rivolgersi al proprio venditore del mercato libero, che è tenuto a fornire informazioni complete e trasparenti in merito alla possibilità di adesione
anche da parte di clienti finali che oggi usufruiscono di offerte commerciali basate su prezzi fissi onnicomprensivi e, conseguentemente, alla potenziale revisione di tali prezzi nel caso di adesione
alla sperimentazione tariffaria (comma 4.5 della delibera 205/2014/R/eel).
Posso aderire alla sperimentazione se presso la mia abitazione è installato un impianto fotovoltaico?
Certamente. Prima di aderire, suggeriamo tuttavia di compiere un’attenta verifica della convenienza economica, tenendo conto di quale sia l’entità del vostro fabbisogno di energia elettrica che non
viene coperto dalla produzione dell’impianto fotovoltaico.
Posso aderire alla sperimentazione se la mia abitazione è riscaldata da un sistema combinato composto da pompa di calore elettrica e caldaia?
Dipende. L’accesso alla sperimentazione non è in generale consentito per sistemi ibridi o combinati (composti da pompa di calore + caldaia). Fanno eccezione i casi in cui, oltre alla pompa di calore,
in casa sia presente anche un generatore di calore alternativo utilizzabile solamente per esigenze di emergenza. In tali situazioni, alla richiesta di adesione è necessario allegare anche
un’asseverazione predisposta da tecnico abilitato, il cui fac-simile è riportato in Allegato 2 alla determina 9/2014 DIUC.
Posso aderire alla sperimentazione se vivo in un condominio dotato di sistema di riscaldamento centralizzato a pompa di calore?
No. La sperimentazione tariffaria non è applicabile ai condomini, ma solo alle famiglie e quindi, in particolare, a coloro che usano la pompa di calore come unico sistema di riscaldamento individuale
della propria abitazione di residenza.
Di quali documenti ho bisogno per presentare la richiesta di adesione alla sperimentazione tariffaria?
Oltre al documento d’identità del richiedente (necessario perché la richiesta di adesione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), sono necessari:
La documentazione sopra elencata deve essere già disponibile al momento della presentazione della richiesta di adesione e non può venire aggiunta in un secondo momento.
Dopo aver aderito alla sperimentazione, è possibile cambiare idea e uscirne?
Certamente. In qualunque momento è possibile chiedere di rinunciare alla sperimentazione, compilando l’apposita modulistica resa disponibile dal proprio venditore di energia elettrica. Una volta
trasmessa la richiesta di rinuncia non sarà più possibile aderire nuovamente alla sperimentazione.
Contattaci senza impegno per richiederci informazioni o preventivi tramite i recapiti o il modulo presenti nella sezione
Saremo lieti di risponderti
Esperto Certificatore Energetico APE